Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finanziamento fondi 
 
  1. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
sostituito dal seguente: «4.  Al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione,  istituito  dalla  legge  9
dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.». 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  destinato  agli   inquilini   morosi
incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma  5,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, di 12,73 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  59,73
milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per  l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019  e
di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla
          legge 28 ottobre 2013, n.  124,  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,   di
          sostegno alle politiche  abitative  e  di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione
          e  al  settore  immobiliare)  -  1.  All'articolo   5   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
              "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7,  la
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  prioritariamente  all'acquisto
          dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
          una delle classi energetiche A, B o C, e ad  interventi  di
          ristrutturazione    e     accrescimento     dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  convenzione  tra  la   Cassa
          depositi e  prestiti  S.p.A.  e  l'  Associazione  Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24."; 
              b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente: 
              "8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai   commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.". 
              2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per  i  mutui
          per l'acquisto della prima  casa,  istituito  dall'art.  2,
          comma 475 della legge n. 244 del 2007, e'  incrementata  di
          20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015.
          Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita'  del
          Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480,
          della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere
          introdotte particolari forme  di  intervento  con  riguardo
          alle famiglie numerose. 
              3. All'articolo 13, comma 3-bis, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'articolo
          2,  comma  39,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          concernente  l'istituzione  del  Fondo  per  l'accesso   al
          credito per l'acquisto della  prima  casa  da  parte  delle
          giovani coppie o dei nuclei familiari  monogenitoriali  con
          figli minori, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          "A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
          consentito  anche  ai  giovani   di   eta'   inferiore   ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  a
          tal fine si applica  la  disciplina  prevista  dal  decreto
          interministeriale  di  cui  al   precedente   periodo.   La
          dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2014 e 2015.". 
              4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso  alle
          abitazioni in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre
          1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              5.   E'   istituito   presso   il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  un  Fondo  destinato  agli
          inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari  a  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015.  Le
          risorse del Fondo possono essere utilizzate nei  Comuni  ad
          alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, bandi o  altre  procedure  amministrative
          per l'erogazione  di  contributi  in  favore  di  inquilini
          morosi  incolpevoli.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
          al Fondo di cui al primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Con
          il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
          da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
          condizioni  di   morosita'   incolpevole   che   consentono
          l'accesso ai contributi. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma sono  assegnate  prioritariamente  alle  regioni  che
          abbiano  emanato  norme  per  la  riduzione   del   disagio
          abitativo,  che  prevedano  percorsi   di   accompagnamento
          sociale  per  i  soggetti  sottoposti  a   sfratto,   anche
          attraverso   organismi   comunali.   A   tal    fine,    le
          prefetture-uffici territoriali del Governo adottano  misure
          di  graduazione  programmata  dell'intervento  della  forza
          pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. 
              6.  All'articolo  2,  comma  23,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  le
          parole: "tre anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sei
          anni".